05/07/2017
    CnCn News 2.0

    Gazzetta Ufficiale

    Italia

    LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2016, n. 84 - Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia (ATC). - Modifiche alla legge regionale n. 3/1994.

    Pubblicata nella 3a Serie Speciale – Regioni n. 26 del 1.7.2017.

     

    Europa

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1139 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2017che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri.

    Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L164 del 27.6.2017.

     

    UNIONE EUROPEA

    Consiglio dell’Ue. Russia: l'UE proroga di sei mesi le sanzioni economiche.

    Mercoledì 28 giugno - il Consiglio ha prorogato le sanzioni economiche riguardanti settori specifici dell'economia russa fino al 31 gennaio 2018.

    La decisione fa seguito all'aggiornamento del presidente Macron e della cancellieraMerkel al Consiglio europeo del 22 e 23 giugno 2017 in merito all'attuazione degli accordi di Minsk, che ha aperto la strada al rinnovo delle sanzioni per un ulteriore periodo di sei mesi.

    Il Consiglio ha formalizzato oggi tale decisione mediante procedura scritta e, in linea con quanto previsto per tutte queste decisioni, all'unanimità.

    Introdotte inizialmente per un anno il 31 luglio 2014, in risposta alle azioni della Russia volte a destabilizzare la situazione in Ucraina, tali misure sono state poi rafforzate nel settembre 2014. Riguardano il settore finanziario, dell'energia, della difesa e dei beni a duplice uso.

    Il 19 marzo 2015 il Consiglio europeo ha convenuto di far dipendere la durata delle sanzioni dalla piena attuazione degli accordi di Minsk, che doveva avvenire entro il 31 dicembre 2015. Dal momento che ciò non è avvenuto e gli accordi non sono ancora stati pienamente attuati, il Consiglio ha prorogato le sanzioni.

    Le sanzioni economiche prorogate da questa decisione, fra l'altro:

    limitano l'accesso ai mercati dei capitali primari e secondari dell'UE da parte di cinque grandi enti finanziari russi di proprietà dello Stato e delle loro filiali controllate a maggioranza stabilite al di fuori dell'UE, nonché di tre grandi società russe attive nel settore energetico e di tre operanti in quello della difesa impongono un divieto di esportazione e di importazione per quanto riguarda il commercio di armi;

    stabiliscono un divieto di esportazione dei beni a duplice uso per scopi militari o per utilizzatori finali militari in Russia;

    limitano l'accesso russo a determinati servizi e tecnologie sensibili che possono essere utilizzati per la produzione e la prospezione del petrolio;

    Oltre a queste sanzioni economiche, in risposta alla crisi in Ucraina sono inoltre in vigore varie misure dell'UE, tra cui:

    misure restrittive individuali mirate, ossia il divieto di visto e il congelamento dei beni, al momento nei confronti di 150 persone e 37 entità fino al 15 settembre 2017;

    misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, limitate al territorio della Crimea e a Sebastopoli, attualmente in vigore fino al 23 giugno 2018.

     

    Regioni

    Conferenza delle Regioni: Fauna selvatica: "operatore abilitato" per piani di controllo.

    La Conferenza delle Regioni, nella riunione del 22 giugno, ha approvato un ordine del giorno con cui si chiede la modifica della legge 157/92. Secondo le disposizioni vigenti e a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale  le sole figure di cui le "guardie venatorie dipendenti delle Amministrazioni provinciali" si possono avvalere nell’attuazione dei piani di controllo di cui all’articolo 19 della legge - sono "tassativamente" quelle riportate nell’elenco dello stesso articolo di legge, ovverosia i proprietari dei fondi su cui si attua l’intervento, le guardie forestali e quelle comunali. Con il documento - consgenato all' esecutivo nella conferenza Stato-Regioni che si è tenuta lo stesso 22 giugno - le Regioni impegnao il Governo  ad intervenire tempestivamente per una modifica del richiamato articolo 19 della legge 157/92 al fine di introdurre la figura dell’"operatore abilitato". Si riporta di seguito il testo integrale dell'ordine del giorno, pubblicato anche sul portale www.regioni.it (sezione "Conferenze").
    Ordine del giorno: modifica dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

    La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

    premesso che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 14 giugno 2017 ha sancito che le sole figure di cui le "guardie venatorie dipendenti delle Amministrazioni provinciali" si possono avvalere nell’attuazione dei piani di controllo di cui all’articolo 19 della legge n. 157/92, siano "tassativamente" quelle riportate nell’elenco dello stesso articolo di legge, ovverosia i proprietari dei fondi su cui si attua l’intervento, le guardie forestali e quelle comunali;

    considerato che la sentenza ha ritenuto illegittima una integrazione normativa esercitata dalla Regione Liguria che prevedeva di avvalersi anche di coadiutori appositamente abilitati;

    considerato che l’incremento della fauna selvatica ha reso necessario il ricorso sempre più frequente ai piani di controllo, attuati prevalentemente per far fronte ai danni alle produzioni agricole anche nei territori preclusi all’esercizio venatorio;

    considerato che i soli soggetti ricompresi nell’articolo 19 della legge 157/92 non sono in numero sufficiente a fare fronte ai problemi che il proliferare della fauna selvatica crea anche alla popolazione civile;

    considerato infine che molte Regioni sono già ricorse all’ausilio di operatori appositamente formati e abilitati per contenere i danni della fauna selvatica;

    impegna il Governo ad intervenire tempestivamente per una modifica del richiamato articolo 19 della legge 157/92 al fine di introdurre la figura dell’"operatore abilitato".

    TESTO ORIGINALE LEGGE 157/92:

    Art. 19 Controllo della fauna selvatica

    1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

    2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora

    l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento.

    Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali.

    Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

    3. Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.

    PROPOSTA DI MODIFICA ART. 19 LEGGE 157/92 (VERSIONE ESTESA)

    Art. 19

    Controllo della fauna selvatica

    Le Regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all’art. 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

    Le Regioni, per la tutela della biodiversità e delle attività umane, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica.

    Il controllo della fauna selvatica, quale attività di interesse pubblico, non costituisce esercizio di attività venatoria e può essere effettuato sull’intero territorio nazionale, ivi comprese le aree protette e le zone nelle quali è vietata l’attività venatoria, ed è disposto ed organizzato dalle Regioni, dalle Province autonome o dagli enti gestori delle aree protette.

    Il controllo, nel caso delle specie autoctone e di quelle in allegato I del decreto 19 gennaio 2015 del Ministero dell’Ambiente e delle Politiche Agricole, viene esercitato selettivamente, di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici, su parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Qualora l’istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare catture, abbattimenti o entrambi. Nel caso delle specie alloctone (ad esclusione delle specie in allegato I del decreto 19 gennaio, 2015 del Ministero dell’Ambiente e delle Politiche Agricole) il controllo è finalizzato all’eradicazione o al contenimento delle popolazioni con l’obiettivo della densità zero, sulla base di appositi provvedimenti regionali, sentito l’ISPRA.

    Le attività di cattura e abbattimento devono essere attuate dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali o regionali, che potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi medesimi, delle guardie forestali e delle guardie comunali, purché, in caso di abbattimento, muniti di licenza per l’esercizio venatorio.

    Le Regioni, con proprio atto, potranno, altresì, attuare gli interventi di cui al comma 4 anche avvalendosi di operatori abilitati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano previa frequenza di appositi corsi, individuando altresì il soggetto incaricato dell’attività di coordinamento.

    Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare gli interventi di cui al comma 4 anche avvalendosi di altro persone, purché munite di licenza per l’esercizio venatorio.

    In subordine

    PROPOSTA DI MODIFICA ART. 19 LEGGE 157/92 (VERSIONE ESSENZIALE)

    Art. 19

    Controllo della fauna selvatica

    1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

    2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento.

    Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o da operatori abilitati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano previa frequenza di appositi corsi, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali. In caso di abbattimento con arma da fuoco tali figure devono essere munite di licenza per l'esercizio venatorio.

    3. Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.

     

    Regione Friuli Venezia Giulia: Iniziata la discussione sul ddl n. 220.

    Venerdì 30 giugno - Il Presidente regionale FIdC del Friuli Venezia Giulia Paolo Viezzi informa che mercoledì 28 sono stati proposti gli emendamenti sul DDL n.220 “Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria” dalla Giunta e dai vari Consiglieri. Il giorno successivo, giovedì 29, è iniziata la discussione del documento in aula.

    Si segnala che la questione segugi e la questione “prontocaccia” è stata dalla Giunta risolta esattamente come proposto dalla Federcaccia e dai Presidenti di Distretto, Cucignato, Del Bianco, Dorotea, Lesa e Sabbadini.

    Il testo in discussione

     

    Regione Molise: Caccia di selezione, l’Ispra esprime parere favorevole e autorizza il programma dei corsi abilitativi.

    Martedì 27 giugno - L’Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale con nota del 22/06/2017 ha ufficialmente autorizzato in Molise i corsi per il prelievo selettivo degli ungulati esprimendo parere favorevole sulle modalità di svolgimento e sugli argomenti che saranno trattati nei rispettivi moduli indicati dagli AA.TT.CC. regionali.

    «In merito al programma del corso – precisa il consigliere delegato alla caccia, Cristiano di Pietro – l’Ispra ha ritenuto il percorso didattico proposto dagli ambiti Territoriali di Caccia coerente con le indicazioni precedentemente fornite dallo stesso Istituto, nonché fedele a quanto disposto dal documento “Linee guida per la gestione degli ungulati”».

    Con il via libera dell’Ispra, dunque, la Giunta regionale del Molise a breve delibererà per l’attuazione e i corsi per selecacciatori potranno finalmente iniziare.

    «Con l’occasione – continua il consigliere di Pietro – rivolgo ai Presidenti degli AA.TT.CC. di Campobasso, Termoli e Isernia un ringraziamento per il lavoro svolto fin ora per l’avvio dei corsi necessari ad abilitare i cacciatori al prelievo selettivo degli ungulati.

    Raccogliamo i frutti dell’intenso lavoro svolto per migliorare e riformare il mondo venatorio molisano, con la speranza di contenere e riportare in equilibrio la popolazione di questa specie problematica cresciuta a dismisura negli ultimi anni.Sebbene siamo a conoscenza dei dati non proprio positivi provenienti dalle altre Regioni che ci hanno preceduto circa l’effettiva risoluzione del problema, questo tipo di caccia individuale resta l’unica strada per ottenere un successivo ampliamento del periodo di caccia in braccata», conclude il consigliere Di Pietro.

     

    ASSOCIAZIONI

    Federparchi: Parchi Regionali, un vertice a Bruxelles per parlare del loro futuro.

    Martedì 27 giugno - A Bruxelles i rappresentanti dei parchi naturali regionali di venti stati europei hanno partecipato al primo vertice continentale dei parchi regionali, firmando – a conclusione – una dichiarazione congiunta intitolata “Parchi naturali regionali al servizio dell’Europa”. Cento firme per invitare l’Ue e gli stati membri a considerare e utilizzare maggiormente i parchi regionali nel percorso integrato e lungimirante che dovrà fare dell’Europa un continente rurale sostenibile.

    Ecco, in sintesi, cosa si chiede al governo dell’Ue:

    Promuovere e investire nei parchi regionali, seguendo gli esempi di successo per creare valore aggiunto e benefici.

    Fare buon uso dei parchi regionali per attuare al meglio le Direttive Comunitarie in materia di conservazione della natura (Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli), per attuare la Direttiva Quadro sulle acque e raggiungere gli obiettivi enunciati nella Strategie UE per la biodiversità e per le infrastrutture verdi.

    Privilegiare i parchi regionali come siti modello per lo sviluppo innovativo e sostenibile delle aree rurali e anche come partner per l’agricoltura e il turismo sostenibile e per i Gruppi di Azione Locale nei futuri programmi LEADER.

    Includere direttamente i parchi regionali nei futuri programmi di sviluppo rurale.

    Promuovere la cooperazione tra istituti scolastici – in particolare scuole primarie, secondarie e asili nido – per istruire allo sviluppo sostenibile. L’idea è quella di includere i parchi regionali nei futuri programmi di istruzione, nei programmi di volontariato e negli scambi transfrontalieri di formazione culturale.

    Questi sono soltanto alcuni degli argomenti trattati in un panel che ha registrato gli interventi di MargreteAuken, membro del Parlamento europeo, Nicola Notaro, responsabile dell’Unità per la Protezione della Natura presso la Direzione generale dell’Ambiente nella Commissione Europea; e ancora Martin Scheele, capo Unità per lo Sviluppo Rurale della Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale, oltre a IgnaceSchops, presidente di EuroparcFederation, organizzazione ombrello delle aree protette europee. All’evento la federazione dei parchi tedeschi insieme, di concerto con Europarc, ha presentato un report dal titolo “Living Landscapes”, che fornisce informazioni sui parchi regionali del continente e rappresenta il primo studio completo su questi tipologia di aree protette.

    Per la cronaca l’Europa ha quasi 900 parchi regionali in 20 Stati membri dell’Unione, più quelli di Svizzera e Norvegia. Lo studio è stato sostenuto dall’Agenzia Federale Tedesca per la Conservazione della Natura con finanziamenti del Ministero per l’Ambiente. Christiane Paulus, vicedirettore generale del dipartimento Conservazione della natura del Ministero dell’Ambiente tedesco ha lodato il lavoro innovativo compiuto negli ultimi mesi, riconoscendo che l’idea di cooperare sulle funzioni regionali dei parchi a livello europeo, aprirà opportunità di scambio transnazionale.
    Living Landscapes

    Dichiarazione Parchi regionali

     

    Face.eu: “Prospettive nella lotta al bracconaggio: il ruolo dei cacciatori”.

    Bruxelles, mercoledì 28 giugno –Si è svolta, presso il Parlamento Europeo la Conferenza “Prospettive nella lotta al bracconaggio: il ruolo dei cacciatori” organizzata dall’Eurodeputato Karl Heinz Florenz, Presidente dell’Intergruppo “Biodiversità, caccia e attività rurali” e dalla Face.

    Il comunicato stampa

     

    Face.eu: La proposta di limitazione all'importazione di trofei di caccia nell'Unione europea solleva profonde preoccupazioni.

    Bruxelles, martedì 27 giugno - Il comunicato stampa.

    NEWS
    LA CABINA DI REGIA DEL MONDO VENATORIO SOSTIENE IL MANIFESTO DI FACE PER LE  ELEZIONI EUROPEE 2024
    La Federazione Europea per la Caccia e la Conservazione (FACE), che rappresenta 7 milioni di ...
    DIVIETO MUNIZIONI CONTENENTI PIOMBO NELLE ZONE UMIDE: EFFICACI INTERVENTI CHIARIFICATORI.
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    Con emendamenti in sede parlamentare alla esistente normativa viene fatta chiarezza sull’interpretazione del Regolamento europeo 2021/57.
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    15/09/2022
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    Le Associazioni venatorie riconosciute e il CNCN si rivolgono ai Senatori della Commissione Giustizia del Senato per chiedere una revisione dei disegni di legge in discussione, con l’eliminazione di tutte le norme presenti contro l’attività venatoria
    11/09/2020
    Raccolte in un comodo e semplice opuscolo le buone pratiche e le attenzioni da porre in atto per tutelare se stessi e gli altri in tempi di epidemia. Dalle Associazioni riunite nella Cabina di regia del mondo venatorio l’impegno per la sicurezza dei cacciatori e dei cittadini
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